IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza:   allo  stato  della
 legislazione la domanda del ricorrente, intesa ad  ottenere  benefici
 previsti  all'art.  1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, va ritenuta
 infondata.
    Il  ricorrente  effettivamente  e'  stato dipendente di un'azienda
 rientrante nell'ambito di quelle nominativamente  indicate  al  primo
 comma dell'art. 1 della predetta legge e, inoltre, ha il requisito di
 eta' previsto in  tale  disposizione.  Non  ha  peraltro  diritto  al
 pensionamento  anticipato,  atteso  che  il momento in cui cesso' per
 dimissioni  il  proprio  rapporto  di  lavoro,  trovandosi  in  Cassa
 integrazione  straordinaria,  cade anteriormente alla data di entrata
 in vigore della legge n. 193/1984.
    Passndo  a  questo punto ad esaminare la questione di legittimita'
 costituzionale posta  da  parte  ricorrente  in  via  subordinata  il
 pretore osserva quanto segue.
    Il  secondo  comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193,
 prevede due  diverse  situazioni,  temporalmente  cadenzate,  cui  il
 diritto al pensionamento anticipato risulta ancorato:
       a)  quella  di  coloro  che hanno cessato il rapporto di lavoro
 dopo la data di entrata in vigore della legge, avendo alle spalle  la
 Cassa  integrazione  straordinaria, nel qual caso risultano del tutto
 indifferenti le modalita' di cessazione del  rapporto  (licenziamento
 collettivo, licenziamento individuale, dimissioni);
       b)  quella  di  coloro  che hanno cessato il rapporto di lavoro
 dopo il 1› gennaio 1981,  nel  qual  caso  possono  essere  prese  in
 considerazione   soltanto   determinate  ipotesi  di  cessazione  del
 rapporto  (licenziamento  per  riduzione  di  personale,   cessazione
 dell'impresa).
    Sussistono  ragioni  per  dubitare  della razionalita' di siffatta
 regolamentazione, la quale discrimina la posizione di coloro che sono
 stati  licenziati per ragioni oggettive da coloro che si sono dimessi
 in un contesto di crisi aziendale e durante la cassa integrazione.
    Trattasi  di  situazioni  del  tutto  omogenee, tali quindi da non
 giustificare la prefissione, nell'ambito della stessa legge,  di  due
 diversi termini, cui vincolare l'insorgenza del beneficio.
    Ne'  potrebbero essere richiamate in punto le sentenze della Corte
 costituzionale (tra cui vedi  da  ultimo  sentenza  n.  1116  del  20
 dicembre  1988),  le quali hanno ritenuto rientrare nell'ambito della
 discrezionalita' legislativa le prefissioni di termini  cui  ancorare
 l'insorgenza  di determinati benefici; le quali quindi non potrebbero
 dare luogo a censure di irragionevolezza.
    Nel  caso  di  specie  ci  troviamo  infatti  in  presenza  di una
 disposizione  legislativa  che  contiene,  in  ordine  alla   propria
 operativita',  due  diversi  termini,  che non appaiono razionalmente
 giustificati, tenuto conto che ad essi sono collegati situazioni  del
 tutto omogenee.